La Chiesa Cattolica ritiene che il ribattesimo non sia possibile:

1272. Incorporato in Cristo dal Battesimo, la persona battezzata è configurata a Cristo. Il battesimo sigilla il cristiano con il marchio spirituale indelebile (carattere) della sua appartenenza a Cristo. Nessun peccato può cancellare questo marchio, anche se il peccato impedisce al Battesimo di portare i frutti della salvezza. Dato una volta per tutte, il Battesimo non può essere ripetuto.

I battesimi di coloro che devono essere ricevuti nella Chiesa cattolica da altre comunità cristiane sono ritenuti validi se amministrati usando la formula trinitaria. Come spiega il Catechismo della Chiesa Cattolica:

1256. I ministri ordinari del Battesimo sono il vescovo e il sacerdote e, nella Chiesa latina, anche il diacono. In caso di necessità, chiunque, anche un non battezzato, con l’intenzione richiesta, può battezzare, usando la formula battesimale trinitaria. L’intenzione richiesta è la volontà di fare ciò che la Chiesa fa quando battezza. La Chiesa trova la ragione di questa possibilità nella volontà salvifica universale di Dio e nella necessità del Battesimo per la salvezza.

1284. In caso di necessità, qualsiasi persona può battezzare purché abbia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e purché versi l’acqua sul capo del candidato dicendo: “Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 (CIC 1983) affronta i casi in cui la validità del battesimo di una persona è in dubbio:

Can. 869 §1. Se c’è un dubbio se una persona sia stata battezzata o se il battesimo sia stato conferito validamente e il dubbio rimane dopo una seria indagine, il battesimo deve essere conferito condizionatamente.

§2. Coloro che sono stati battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non devono essere battezzati condizionatamente, a meno che, dopo un esame della materia e della forma delle parole usate nel conferimento del battesimo e una considerazione dell’intenzione del battezzato adulto e del ministro del battesimo, esista un serio motivo per dubitare della validità del battesimo.

§3. Se nei casi menzionati ai §§ 1 e 2 il conferimento o la validità del battesimo rimane dubbia, il battesimo non deve essere conferito fino a quando la dottrina del sacramento del battesimo non sia stata spiegata alla persona da battezzare, se adulta, e le ragioni della dubbia validità del battesimo siano state spiegate alla persona o, nel caso di un neonato, ai genitori.

Nei casi in cui un battesimo valido viene eseguito dopo un tentativo non valido, si ritiene che un solo battesimo sia effettivamente avvenuto, cioè quello valido. Così il battesimo non viene mai ripetuto.

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